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SEZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

 

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”

A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 33/2013, e delle modifiche di cui al D.Lgs. 97/2016, l’accesso civico può essere semplice o generalizzato:

Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.p.r. 445/2000. 

Le norme sono finalizzate ad una completa decertificazione nei rapporti fra privati e le pubbliche amministrazioni nonché fra privati e gestori di pubblici servizi. Gli uffici pubblici possono rilasciare certificazioni esclusivamente per l'utilizzo nei rapporti fra privati. I certificati, infatti, pena la loro nullità, devono riportare la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.  L’autocertificazione può essere prodotta anche ai privati che vi consentono.

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese

  • Controllo del DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva : il controllo avviene sempre d'ufficio  e in tempo reale.    
  • Controllo del documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari: il controllo avviene sempre d'ufficio.

DURC:

Trattasi di un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 

La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.  Il DURC è rilasciato da INPS, INAIL, Casse Edili ed altri enti in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutte le PA sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia nella fase di gara che in quella successiva.

Documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali, ovvero: utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, del CUP.