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Il Collegio dei Docenti è composto dal D.S. e da tutti i docenti dell'Istituto. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994

Il Consiglio d'Istituto è composto dal D.S, da 8 docenti,  da 2 rappresentanti del personale non docente e dai i rappresentanti dei genitori degli alunni in relazione alla popolazione scolastica, tre o quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti dell'istituto. E' presieduto da uno dei suoi componenti eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.  Le procedure operative per le elezioni dei rappresentanti sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.  

Il Collegio dei Docenti è composto dal D.S. e da tutti i docenti dell'Istituto. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe e due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il Dirigente scolastico o un docente, da lui delegato. In ogni Consiglio di Classe il Dirigente Scolastico nomina  un coordinatore e un segretario. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione. Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994.

Il Consiglio d'Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva, di cui fanno parte il Dirigente scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), un docente, un genitore e un rappresentante del personale, individuati dal Consiglio d’Istituto tra i suoi componenti.

L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

La legge n. 107/2015 stabilisce di costituire in ogni istituzione scolastica un “Comitato per la valutazione e merito dei docenti”. Il CVD ha durata di tre anni ed è composto dal dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti, due genitori e un componente esterno. Il collegio dei docenti sceglie due dei tre docenti del CVD, mentre il consiglio d’istituto sceglie il terzo docente e i due genitori; l’Ufficio Scolastico Regionale – d’ora in avanti USR – individua il componente esterno (tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici).