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Il Consiglio d'Istituto è composto dal D.S, da 8 docenti,  da 2 rappresentanti del personale non docente e dai i rappresentanti dei genitori degli alunni in relazione alla popolazione scolastica, tre o quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti dell'istituto. E' presieduto da uno dei suoi componenti eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.  Le procedure operative per le elezioni dei rappresentanti sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.