La legge n. 107/2015 stabilisce di costituire in ogni istituzione scolastica un “Comitato per la valutazione e merito dei docenti”. Il CVD ha durata di tre anni ed è composto dal dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti, due genitori e un componente esterno. Il collegio dei docenti sceglie due dei tre docenti del CVD, mentre il consiglio d’istituto sceglie il terzo docente e i due genitori; l’Ufficio Scolastico Regionale – d’ora in avanti USR – individua il componente esterno (tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici).
Funzioni del Comitato di valutazione
- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo
- valuta il servizio di cui all’art.448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501.
Composizione CdV
- DIRIGENTE SCOLASTICO: (Presidente)
- DOCENTI
- GENITORI
- COMPONENTE ESTERNO